L′ art 97 cod. pen. stabilisce, espressamente, che: "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni" .
Pertanto, il minore viene ritenuto incapace di intendere e di volere, con la conseguenza che viene prosciolto e non condannato ad alcuna pena.
L′ art 98 cod. pen. stabilisce, invece, che: "É imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d′intendere e di volere, ma la pena è diminuita".
Ne consegue che qualora un minore sia in una fascia di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, il giudice deve accertare in concreto la sussistenza della sua capacità di intendere e di volere, potendo ricorrere a qualsiasi mezzo a sua disposizione per formarsi il suo convincimento.
Nel caso in cui il minore dovesse essere ritenuto imputabile, egli verrà sottoposto ad un regolare processo penale per l′ipotesi di reato contestatagli.